Una veloce ricostruzione storica e qualche breve considerazione
Nella discussione sindacale, e spesso nella vulgata giornalistica, ricorre spesso la tesi secondo cui una parte, si ritiene addirittura preponderante, delle entrate nei bilanci del sindacato sia costituita da risorse non dei lavoratori ma “dei padroni”; ne consegue un malcelato stigma morale nei confronti di chi adotta tali pratiche.
Qualche cenno storico – almeno per quanto riguarda il terziario – è forse utile a dipanare la materia.
La fonte originaria di ciò che si chiama volgarmente “quota di servizio” è rintracciabile nel rinnovo contrattuale del commercio del – udite udite – 1962! Lì si istituisce una Commissione per le controversie in materia di lavoro, composta da rappresentanti delle parti stipulanti (Confcommercio da un lato, Filcams – Fisascat – Uidacta, secondo le sigle di allora), la cui attività sarà preposta a gestire ogni controversia riguardante lo stesso CCNL, “i contratti integrativi” dello stesso, e “altri contatti…comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione [di CCNL e contratti integrativi]”. Si dichiara altresì che tale attività dovrà essere finanziata da apposita intesa, che viene sottoscritta l’anno successivo, definendo la platea (tutti i lavoratori impiegati nelle imprese che rientrano nella sfera di applicazione), l’aliquota (0,30 sulla retribuzione), il soggetto esattore (il singolo datore di lavoro), e il destinatario del contributo (“un Istituto o Ente previdenziale, scelto dalle organizzazioni sindacali”). Lo stesso anno si stipula la convenzione con l’INAM (Istituto Nazionale Assistenza Malattie, confluito nell’INPS dopo l’approvazione della riforma sanitaria del 1978), che provvederà a ricevere il contributo, denominato CO.VE.L.CO. (Contributo Vertenze Lavoratori Commercio), nonché a ripartirne l’ammontare tra le organizzazioni sindacali secondo rapporti definiti in un accordo a latere tra le stesse, basato convenzionalmente sui rapporti di grandezza tra loro (a memoria, 42 alla Filcams, 38 alla Fisascat, 20 alla Uidacta). Si deve aggiungere per completezza che nel tempo l’adesione del lavoratore è passata dall’adesione attiva (tramite firma di un modulo) a quella passiva (dichiarare la non adesione).
Per non tediare i lettori, gli altri settori del terziario seguono una vicenda analoga; da quanto precede si possono trarre alcune conseguenze: a) le quote di servizio discendono dal riconoscimento contrattuale del ruolo che le organizzazioni sindacali svolgono nei confronti di tutti i lavoratori, non solo nei riguardi dei loro iscritti; b) si tratta di un riconoscimento che precede la norma statutaria che fa gravare sul datori di lavoro l’adesione del lavoratore ad un sindacato tramite delega allo stesso datore di detrarre la propria quota e versarla al sindacato scelto (articolo 26 della legge 300/70, poi abrogata dal referendum radicale del 1995, ma presente in tutti i CCNL); c) ci si può domandare – e lo si è fatto in più occasioni nella discussione sindacale – se avesse senso per gli iscritti la doppia trattenuta, dato che l’adesione esplicita tramite delega di fatto già includeva quel lavoratore nell’azione di tutela del sindacato cui corrispondeva la trattenuta Covelco, ma tant’è. Sta di fatto che la quota di servizio non è un “regalo” dei padroni, ma il riconoscimento del valore sociale dell’azione sindacale, al pari, si potrebbe osservare, dei “costi” imposti ai datori di lavoro da altre disposizioni normative, dalle ore retribuite per lo svolgimento delle assemblee in orario di lavoro, ai distacchi di lavoratori per incarichi di direzione sindacale, al monte-ore per l’attività sindacale delle RSA/RSU o la “quota contratto” a carico dei datori di lavoro in occasione dei rinnovi contrattuali.
Diversa è la storia per gli enti bilaterali, termine che nel tempo si è molto dilatato, andando a comprendere molte cose di diversa origine, e finalità. Non è infatti banale ricordare che alcune di queste “cose” hanno la loro origine in norme di legge (ad esempio i fondi per la formazione continua, i fondi previdenziali), altre invece in disposizioni contrattuali, a loro volta da distinguere tra accordi confederali (ad es. l’artigianato), altri di categoria (i vari enti afferenti ai CCNL del terziario). Per quanto riguarda quest’ultimo ambito si tratta di strutture costituite a partire dalla metà degli anni ’80, sempre di fonte contrattuale (a mia memoria il primo a farvi menzione è il CCNL Turismo del 1985), sulle cui strutture e funzioni si è molto discusso e modificato rispetto alle primitive pattuizioni (struttura nazionale, oppure strutture territoriali con “coordinamento” nazionale, oppure ancora struttura nazionale con articolazioni territoriali; compiti di: analisi del mercato del lavoro, attività formativa o analisi dei fabbisogni, gestione istituti contrattuali o sede del gestione del contenzioso, ecc.), e da questa molteplicità di finalità non sempre concepite distintamente si è a volte fatto anche confusione sulle forme di finanziamento. In ogni caso, come lucidamente definito anche da sentenze giudiziarie della fine degli anni ’90, la bilateralità rientra nella sfera della disciplina contrattuale che riguarda gli obblighi organizzativi dei soggetti cui tale disciplina si applica, per cui non è necessaria l’adesione del singolo datore qualora lo stesso non sia iscritto all’associazione stipulante, ma da ciò deve conseguire un “recupero” per il lavoratore di tale decisione, sotto forma di importo economico forfettario a titolo sostanzialmente risarcitorio.
Ultima coda: per scelta della Cgil, a tutti i livelli, gli importi dovuti a titolo di partecipazione agli organi di gestione della bilateralità sono devoluti al bilancio dell’organizzazione, e – trattandosi di enti la cui disciplina è di fonte contrattuale come le quote di servizio – la destinazione di tali proventi non può che essere quella dell’organizzazione stipulante. Susseguenti azioni di solidarietà confederale attengono a valutazioni politiche e vanno assunte come tali.
