Lavoro domestico, firmato il nuovo contratto - di Gianluca Lacoppola

Reds n 07_ 2013 Hits: 2187

Il 1° luglio è entrato in vigore il nuovo ccnl del lavoro domestico. Il contratto si rivolge soprattutto al lavoro di colf e di cura domestica. Dato il forte rischio di irregolarità il contratto rafforza le norme scritte e precise per quanto riguarda assunzioni, licenziamenti, periodi di prova e lavoro a tempo determinato. Rimane però debole su altri versanti come la tutela della maternità e della malattia. Di seguito gli articoli a nostro giudizio più significativi:
L’assunzione, in forma scritta, deve prevedere: l’inizio del rapporto di lavoro, il livello, l’eventuale periodo di prova, l’eventuale convivenza, la residenza del lavoratore, l’orario, il luogo di lavoro  ed eventuali trasferte, la retribuzione, il periodo ferie, l’indicazione dello spazio dove il lavoratore può riporre e custodire gli effetti personali (art. 6).
Il tempo determinato non può essere superiore ai 3 anni (compresa la proroga) ed è ammesso per l’esecuzione di un lavoro temporalmente definito, per la sostituzione dei lavoratori o per l’assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti (art. 7).
Il lavoratore a tempo pieno e indeterminato con almeno 12 mesi di anzianità ha diritto a 40 ore retribuite per frequentare corsi di formazione professionale (art. 9).
I livelli (art. 10) sono i seguenti:

Il periodo di prova è di 8 giorni, tranne che per i livelli D che prevedono 30 giorni di prova (art. 13).
Il riposo settimanale per i lavoratori conviventi è di 36 ore: 24 ore di domenica e 12 consecutive in altro giorno. Il riposo settimanale per i lavoratori non conviventi cade di domenica ed è irrinunciabile (art. 14).
L’orario di lavoro per i lavoratori conviventi è di 54 ore settimanali e 10 giornaliere. Per i non conviventi è di 40 ore settimanali. Al lavoratore con orario giornaliero superiore alle 6 ore spetta la fruizione del pasto (art. 15).
Per il lavoro straordinario (art. 16) sono previste le seguenti maggiorazioni:

Ogni anno si maturano 26 giorni di ferie, da godersi di norma in modo continuativo. In caso di lavoratori stranieri è possibile andare in ferie ogni due anni per due mesi (art. 18). In caso di  visite mediche sono previste 16 ore annue di permessi retribuiti per i lavoratori conviventi, 12 per gli altri (art. 20). Permessi sono previsti anche per lutto, nascita di un figlio, matrimonio,
La tutela della maternità prevede il divieto di adibire al lavoro le donne nei 2 mesi precedenti e i 3 successivi al parto. La donna non può essere licenziata, purché la gravidanza sia iniziata nel corso di rapporto di lavoro, fino alla cessazione del congedo di maternità (art. 24).
In caso di malattia (art. 25), lo stesso vale per gli infortuni (art. 28), il diritto a conservare il posto va dai 180 giorni di calendario per i lavoratori con anzianità superiore ai 2 anni ai 10 giorni in caso di anzianità inferiore ai 6 mesi. La malattia è retribuita al 100% dal quarto giorno (al 50% nei primi 3 giorni), mentre in caso di infortunio il datore di lavoro provvede al pagamento per intero dei primi 3 giorni.
La risoluzione del rapporto del lavoro deve avere forma scritta. Il preavviso del datore di lavoro (per il lavoratore i termini si dimezzano) varia a seconda del contratto dai 15 ai 30 giorni (art. 39).
Per i permessi sindacali sono previsti 6 giorni annui in caso che il lavoratore sia componente di organismi direttivi (art. 42).
Altre norme infine regolano le prestazioni d’attesa, i trasferimenti, vitto e alloggio, il tfr, la tredicesima, il rapporto ripartito, l’Ente bilaterale.

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