Formazione su salute e sicurezza, un'occasione da non perdere

Pressati dalle emergenze, molti compagni tendono a porre il tema della salute e della sicurezza tra gli quelli da trattare “se c’è tempo” piuttosto che definirlo tra gli assi strategici su cui la Cgil e tutte le sue categorie dovrebbero impegnarsi.
Il sindacato non può lasciare soli i Rls e deve favorirne la diffusione in ogni luogo di lavoro, il loro coordinamento e la loro formazione.
L’accordo Stato-Regioni sulla formazione del 21 dicembre scorso determinerà un rinnovato impegno delle aziende sull’argomento, non foss’altro perché coinvolgerà tutti i lavoratori.
L’accordo prevede: 1) per tutti i lavoratori un numero minimo di ore di formazione generale su salute e sicurezza (4 ore), cui vanno aggiunte 4/8/12 ore di formazione specifica a secondo della classe di rischio. Per il nostro settore si tratta in genere di 4+4 ore, minimo, per ogni dipendente; 2) per i preposti, la formazione prevista è quella dei lavoratori più 8 ore; 3) per i dirigenti la formazione minima è di 16 ore; 4) a partire dal 26 gennaio la formazione va garantita a tutti i nuovi assunti con effetto retroattivo, o, se non risulti possibile, contestualmente all’assunzione. In ogni caso il percorso formativo deve essere completato non oltre 60 giorni dall’assunzione; 5) per i lavoratori/preposti/dirigenti in forza il percorso formativo va concluso rispettivamente entro 12 mesi (lavoratori), 18 mesi (preposti e dirigenti).
I programmi di formazione devono prevedere la consultazione preventiva del Rls o del Rlst (art 50 comma 1 lettera d, Dlgvo 81/08) e trasmessi all’Opp territorialmente competente (art 37 co 12). Nell’art 35 del Dlgs 81/08 si indica la formazione come uno degli argomenti da trattare nella riunione periodica.
Il mancato adempimento degli obblighi formativi comporta le sanzioni di cui all’art. 55 comma 5 lett c. (arresto da due a quattro mesi e ammenda da 1200 a 5200 euro) sempre che il mancato assolvimento non abbia causato un eventuale danno a lavoratori.
Occorre da subito sollecitare le aziende a rispettare gli obblighi richiamati, ma non solo. Dobbiamo essere in grado di intervenire sui contenuti dei programmi e sui modi attraverso i quali la formazione verrà erogata.  
Per le aziende multilocalizzate nulla vieta che, ai sensi dell’art 9 legge 300, siano i segretari delle organizzazioni sindacali o i funzionari che seguono le azienda ad intervenire e sollecitare le aziende al rispetto degli obblighi formativi previsti dall’accordo stato regioni, supportando così i Rls.
Sul nostro sito, www.rlsfilcams-lombardia.org, potrete trovare tutta la documentazione  sull’accordo Stato-Regioni e su salute e sicurezza in generale.

Giorgio Ortolani
Segretario Filcams-Cgil Milano/Lombardia
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