ASpI e mini-ASpI: un sostegno?

Reds n 01_2013 Hits: 2922

La “legge di riforma”, all’art. 2 comma 1, istituisce dal gennaio 2013 due nuove indennità di sostegno per i lavoratori che abbiano perduto involontariamente l’occupazione (licenziati): l’indennità di disoccupazione ASpI e la cosiddetta mini-ASpI. Non sono arnesi per dipanare le matasse, ma, ahinoi, un’’Assicurazione sociale per l’impiego’. Dal 1/1/2017, a regime, non esisteranno più le familiari ‘indennità di disoccupazione’ e di ‘mobilità’, ma solo Aspi e mini-ASpi e dal 31/12/2016 i lavoratori non saranno più ‘posti in mobilità’ ma ‘licenziati’. Finalmente un senso alle parole...
Cosa cambia con l’ASpI? Agli aventi già diritto si aggiungono gli apprendisti prima esclusi e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato, anche dopo l’associazione, oltre ai lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro subordinato. Restano esclusi i dipendenti della P.A. a tempo indeterminato, per i quali non è previsto alcun ammortizzatore e gli operai agricoli ai quali continua ad applicarsi la specifica normativa. Esclusi anche i lavoratori extra comunitari entrati in Italia con permesso di soggiorno stagionale.
I requisiti: essere in stato di disoccupazione (non inoccupazione) ovviamente involontaria (salvo casi specifici); dal primo giorno di disoccupazione devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo per la disoccupazione; nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione deve essere presente almeno un anno di contribuzione.
Non si considerano i periodi lavorati all’estero in Paesi con i quali non siano stabiliti convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale. La base di calcolo non è più la teorica lorda ma l’imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33. Siamo ancora nel razionale. L’indennità mensile è rapportata alla retribuzione media mensile ed è pari al 75% se quest’ultima è pari o inferiore per il 2013 a euro 1.180 mensili, annualmente rivalutato. Se è superiore c’è un incremento uguale al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e l’importo stabilito. In ogni caso non può essere superiore a un importo stabilito di anno in anno. Quanto dura l’Assicurazione Sociale? Nel triennio 2013-2015 (periodo transitorio) è previsto un graduale aumento della durata della prestazione in relazione all’età anagrafica. Su questo aspetto bisogna prestare particolare attenzione:

2013    8 mesi per chi ha meno di 50 anni; 12 mesi per chi ne ha 50 o più

2014    8 mesi per chi ha meno di 50 anni; 12 mesi per chi neha 50 o più e meno di 55;  14 mesi per chi ne ha 55 o più, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.    

2015    10 mesi per chi ha meno di 50 anni; 12 mesi per chi ha 50 o più anni e meno di 55; 16 mesi per chi ne ha 55 o più, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.    

A REGIME DAL 1/1/2016    
massimo 12 mesi per chi ha meno di 55 anni
massimo 18 mesi per chi ne ha 55 o più nei limiti delle settimane di contribuzione negli  ultimi due anni,

ma detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di AspI che mini AspI, nell’arco di un periodo precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico della prestazione. Sono professori mica per niente...

L’indennità continua a essere erogata finchè dura lo stato di disoccupazione. E’ sospesa in caso di occupazione temporanea per un massimo di 6 mesi ma è compatibile con le prestazioni occasionali che non diano luogo a compensi superiori a 5000 euro. Altra novità è che è possibile la liquidazione  di quanto deve essere percepito per intraprendere un’attività autonoma.
Chi non ha requisito per l’ASpI può sperare nella mini-ASpI, che sostituisce la disoccupazione con i requisiti ridotti. Non è più richiesto il requisito dell’anzianità assicurativa, e questo è positivo, ma oltre allo stato di disoccupazione bisogna fare valere almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa nei 12 mesi precedenti l’inizio dello stato di disoccupazione.
Queste regole non si applicano a operai agricoli, domestici , apprendisti.
Quanto dura? Anche qui attenzione: è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di licenziamento, ovviamente detratti i periodi di indennità già fruiti nel periodo. E chi ha lavorato nel 2012 e avrebbe dovuto presentare la domanda di disoccupazione con i requisiti ridotti nel 2013? La soluzione è stata trovata: il diritto secondo le vecchie regole, il calcolo secondo le nuove...
E’ sconcertante la leggerezza con cui gli ideatori delle nuove norme hanno giocato con la vita delle persone!

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